Sez. L, Sentenza n. 426 del 18/01/1983 (Rv. 425227 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - NULLITÀ PER MANCATA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO O PER OMESSA ESPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO - CONDIZIONI - OMISSIONE MERAMENTE FORMALE DEGLI ELEMENTI EX NN. 3 E 4 DELL'ART. 414 COD. PROC. CIV. - INIDONEITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - NULLITÀ PER MANCATA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO O PER OMESSA ESPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO - CONDIZIONI - OMISSIONE MERAMENTE FORMALE DEGLI ELEMENTI EX NN. 3 E 4 DELL'ART. 414 COD. PROC. CIV. - INIDONEITÀ.*
Anche nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata Determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo, invece, necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, che può essere compiuto d'ufficio (anche in appello) e che si sostanzia in un'interpretazione riservata istituzionalmente all'apprezzamento del giudice del merito e censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per vizi di motivazione. (Conf 2242/82, mass n 420110; (Conf 5964/81, mass n 416741).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)