Sez. 3, Sentenza n. 3622 del 25/05/1983 (Rv. 428506 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - INTRAPRENDIMENTO DI UNA NUOVA ATTIVITÀ - TUTELABILITÀ - LIMITI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - INTRAPRENDIMENTO DI UNA NUOVA ATTIVITÀ - TUTELABILITÀ - LIMITI.*
Nella disciplina dell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, il locatore può opporsi alla proroga legale del contratto, deducendo di voler intraprendere nell'immobile adibito ad uso non abitativo la propria normale attività di professionista, di artigiano o di commerciante, anche se l'attività prospettata con la domanda sia del tutto nuova rispetto alle sue precedenti occupazioni, sempre che sia accertata la serietà e la correttezza dell'intento di iniziare, nell'immobile locato, la detta attività, nel senso che deve trattarsi di un'intenzione effettiva, reale e non ipotetica o maliziosamente preordinata al fine di eludere le norme vincolistiche. (Conf 6611/79, mass n 403354; (Conf 2923/72, mass n 359870).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)