Sez. 1, Sentenza n. 1181 del 30/05/1967 (Rv. 327643 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE - OPERATIVITA - LIMITI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE - OPERATIVITA - LIMITI.*
Il criterio interpretativo di conservazione della disposizione testamentaria dubbia opera rispetto alla disposizione che non consente, in base al suo solo significato letterale e logico, di determinare l'esatto contenuto della volonta del disponente. Esso non e, quindi, invocabile per attribuire ad una disposizione testamentaria un con tenuto diverso da quello reso palese dal suo significato letterale e logico, per consentirle di conseguire effetti che, altrimenti, non potrebbe produrre. Non puo essere qualificata dubbia, quanto all'indicazione del soggetto obbligato a prestare il legato, la clausola che tale persona indica nominativamente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 662, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)