diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5457 del 08/04/2003 (Rv. 561961 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Pendenza del procedimento - Momento iniziale - Dalla data della notifica della domanda di accesso all'arbitrato - Configurabilità - Dalla data della costituzione del collegio arbitrale - Esclusione - Conseguenze in tema di successione particolare nel rapporto controverso.
Stato
decisa il 2003-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561961-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE

All'esito delle modifiche introdotte dalla legge n. 25 del 1994 al procedimento arbitrale - in particolare, con l'art. 1 (introduttivo dell'art. 669 "octies" cod. proc. civ.), 25 (sostitutivo dell'art. 2943 comma quarto cod. civ., ed additivo del comma 4 all'art.2945) e 26 (additivo di un capoverso agli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 cod. civ.) - deve ritenersi che tale procedimento si instauri con la notificazione della domanda di accesso all'arbitrato, e non anche con la costituzione del collegio arbitrale, con la conseguenza che, determinatosi l'effetto della pendenza del giudizio con la detta notifica, il giudizio si radica fin da tale momento tra i soggetti sottoscrittori della clausola compromissoria (i soggetti, cioè, legittimati attivamente e passivamente ad agire e resistere nella procedura arbitrale fino alla sua definizione), e con l'ulteriore conseguenza che l'eventuale subingresso di un altro soggetto nel rapporto controverso, dopo l'inizio del procedimento, non incide sulla ritualità della nomina dell'arbitro di parte effettuata dal destinatario della domanda di arbitrato nei termini e con le modalità di cui all'art. 810 cod. proc. civ.. Nella diversa ipotesi in cui l'arbitro di parte, mai nominato dal dante causa, sia stato, invece, nominato direttamente dal subentrante "ex lege" nel rapporto controverso - con ciò stesso intervenendo questi nella procedura -, deve ritenersi, attesa la natura sostanziale e non meramente processuale dell'atto di nomina dell'arbitro (nonché la circostanza che la titolarità del rapporto controverso, e della stessa clausola compromissoria, è passata al successore a titolo particolare), che sia il successore a titolo particolare stesso il soggetto legittimato alla nomina dell'arbitro, senza che tale nomina possa in alcun modo dirsi, pertanto, affetta da nullità (come erroneamente ritenuto, nella specie, dal giudice di merito). (Contra, quanto al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale, CC 199606205, RV 498418; 199901452, RV 523443).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2690, Cod. Civ. art. 2691

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)