diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9279 del 03/09/1993 (Rv. 483644 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze | Ordinanza del pretore dichiarativa dell'estinzione del processo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Appello - Necessità.
Stato
decisa il 1993-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483644-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del pretore che dichiari l'estinzione del processo, in quanto tale provvedimento - assimilabile alla sentenza del tribunale che, ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore -, avendo natura sostanziale di sentenza, deve essere impugnato con l'appello davanti al tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)