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Sez. 1, Sentenza n. 14889 del 22/10/2002 (Rv. 558000 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza del giudice monocratico dichiarativa dell'estinzione del processo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Appello - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558000-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale ai sensi dell'art. 308, secondo comma cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore; tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)