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Sez. 2, Ordinanza n. 21707 del 10/10/2006 (Rv. 592479 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Intervenuta rinuncia agli atti del giudizio con rituale accettazione - Conseguente provvedimento del giudice - Distinzione tra la dichiarazione di estinzione del giudizio e la liquidazione delle spese - Natura del primo provvedimento - Differenziazione a seconda che sia emesso dal giudice istruttore in causa da decidersi dal tribunale in composizione monocratica o collegiale - Conseguenza - Qualificazione come sentenza nel primo caso e come ordinanza nel secondo - Regime di impugnabilità - Appellabilità del provvedimento nella prima ipotesi e reclamabilità al collegio nella seconda - Ordinanza di liquidazione delle spese - Espressa previsione di inimpugnabilità - Conseguenza - Ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.
Stato
decisa il 2006-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592479-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve "ex lege" rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza; diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost. .

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)