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Sez. 3, Sentenza n. 4840 del 14/07/1983 (Rv. 429731 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RINUNCIA AL RAPPORTO AGRARIO DA PARTE DEL COLTIVATORE DIRETTO INSEDIATO SUL FONDO OGGETTO DELLA PRELAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL COLTIVATORE DIRETTO DI FONDO CONFINANTE.*
Stato
decisa il 1983-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429731-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RINUNCIA AL RAPPORTO AGRARIO DA PARTE DEL COLTIVATORE DIRETTO INSEDIATO SUL FONDO OGGETTO DELLA PRELAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA AL COLTIVATORE DIRETTO DI FONDO CONFINANTE.*

Sussiste il diritto di prelazione del coltivatore diretto di terreni confinanti, ai sensi dell'art. 7 n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817, qualora il coltivatore diretto insediato sul fondo oggetto del diritto di prelazione dichiari, contestualmente alla vendita di questo, di rinunciare al rapporto agrario. In questo caso infatti, estintosi il rapporto agrario per la dichiarata sua rinuncia e così cessata l'attività imprenditoriale agricola di coltivazione diretta, non ricorre la ratio in vista della quale la norma citata compone il conflitto tra il coltivatore insediato sul fondo offerto in vendita e quello proprietario di terreni confinanti con la tutela dell'interesse del primo ed il corrispondente sacrificio dell'interesse del secondo, cui nega il diritto di prelazione.*

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)