Sez. 3, Sentenza n. 4944 del 12/08/1988 (Rv. 459769 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - DEL PROPRIETARIO DEL GIUDICE CONFINANTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - DEL PROPRIETARIO DEL GIUDICE CONFINANTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
In base al combinato disposto degli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971 non si configura il diritto di prelazione e quello succedaneo di riscatto del coltivatore diretto proprietario di terreno confinante ove ricorra la condizione limitativa prevista dal secondo comma, n. 2 dell'art. 7 citato: insediamento sul fondo oggetto della vendita - al momento della denuntiatio della proposta di alienazione o, in difetto di comunicazione, al momento della stipula del negozio traslativo - di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, anche se costoro abbiano rinunciato alla prelazione spettantegli ma non pure alla proroga legale del rapporto agrario, a nulla rilevando che successivamente il coltivatore insediato abbia volontariamente abbandonato il fondo (ormai di proprietà del terzo) ovvero rinunciato alla prosecuzione del rapporto od alla proroga del contratto direttamente nei confronti dell' acquirente. (nella specie, il giudice dell'appello aveva negato Rilevanza ad un documento con cui alcuni dei coloni insediati e rinuncianti alla sola prelazione, si erano impegnati con l'acquirente a rilasciare il fondo per una data successiva di oltre un anno alla stipula della vendita e la suprema Corte, ribadendo i principi di cui alla massima, ha confermato la pronuncia). (V 3322/85, mass n 440993; (V 4840/83, mass n 429731; (V 4842/83, mass n 429733; (V 6504/80, mass n 410281; (Conf 3978/84, mass n 435953).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)