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Sez. 3, Sentenza n. 537 del 27/01/1982 (Rv. 418250 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2050 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALLA P.A. - LIMITI - GESTIONE DI LINEA ELETTRICA AD ALTA TENSIONE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - CONFIGURABILITÀ - DANNI A TERZI - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DELL'ENEL.*
Stato
decisa il 1982-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418250-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2050 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALLA P.A. - LIMITI - GESTIONE DI LINEA ELETTRICA AD ALTA TENSIONE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - CONFIGURABILITÀ - DANNI A TERZI - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DELL'ENEL.*

La disciplina della responsabilità per l'Esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 cod. civ. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura dell'energia elettrica da parte dell'ENEL; pertanto, allorché, nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica ad alta tensione, costituente attività pericolosa, l'ENEL cagioni danno ad un terzo, è tenuto al risarcimento, ex art. 2050 cod. civ., se non prova di avere adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno. (V 1647/68, mass n 333439).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)