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Sez. 6, Sentenza n. 28758 del 09/04/2008 Cc. (dep. 10/07/2008) Rv. 240322 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Pericolo di fuga - Valutazione - Elementi sintomatici - Idoneità - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240322-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente. Tuttavia, la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondato su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca della custodia in carcere e nella quale il pericolo di fuga era stato desunto dalla prospettiva che costui avrebbe dovuto scontare nello Stato richiedente una consistente pena con la sentenza di condanna posta a base della domanda estradizionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 com. 2 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 719 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)