Sez. 1, Sentenza n. 8583 del 28/08/1998 (Rv. 518467 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Dichiarazione IVA - Presentazione - Omissione - IVA a credito - Detraibilità nella dichiarazione relativa al successivo periodo di imposta - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
L'IVA a credito, maturata nel corso della annualità per la quale non sia stata presentata la dichiarazione, non è detraibile nella dichiarazione relativa al successivo periodo di imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)