Sez. U, Sentenza n. 6317 del 22/06/1990 (Rv. 467933 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE - SERVIZIO DELL'ACQUA POTABILE - FISSAZIONE DEL PREZZO IN UN IMPORTO SUPERIORE A QUELLO STABILITO DAL C.P.P. - RICHIESTA AL PRETORE DA PARTE DEGLI UTENTI DI PROVVEDIMENTI EX 700 COD. PROC. CIV. DIRETTI AD EVITARE LA SOSPENSIONE DELLE FORNITURE IDRICHE E L'IMPOSIZIONE DI PAGAMENTI NON DOVUTI - AMMISSIBILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - SERVIZI PUBBLICI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE - SERVIZIO DELL'ACQUA POTABILE - FISSAZIONE DEL PREZZO IN UN IMPORTO SUPERIORE A QUELLO STABILITO DAL C.P.P. - RICHIESTA AL PRETORE DA PARTE DEGLI UTENTI DI PROVVEDIMENTI EX 700 COD. PROC. CIV. DIRETTI AD EVITARE LA SOSPENSIONE DELLE FORNITURE IDRICHE E L'IMPOSIZIONE DI PAGAMENTI NON DOVUTI - AMMISSIBILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
La domanda con la quale gli utenti del servizio idrico di un comune, denunciando che tale ente ha fissato il prezzo per la fornitura dell'acqua potabile in un importo superiore a quello imperativamente stabilito dal C.P.P. chiedano al pretore ex art. 700 cod. proc. civ., i provvedimenti diretti ad evitare che il comune disponga la sospensione delle forniture idriche e richieda pagamenti non dovuti, appartiene alla giurisdizione dell'a.G.o., attenendo ad una posizione di diritto soggettivo, ancorché siano stati invocati provvedimenti destinati ad incidere su Atti amministrativi (delibere comunali di fissazione del prezzo), atteso che la questione dei limiti dei poteri del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione non attiene alla spettanza della giurisdizione ma solo alle modalità di Esercizio della medesima. (V 9423/87, mass n 456552; (V 1877/85, mass n 439798).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2228 all. E art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2228 all. E art. 4, Legge 20/03/1865 num. 2228 all. E art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)