Sez. L, Sentenza n. 2433 del 05/03/1998 (Rv. 513368 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Diritto a prestazione previdenziale derivante da intervento normativo (legge di interpretazione autentica o sentenza della Corte costituzionale) con efficacia retroattiva - Mora "ex re" - Configurabilità - Conseguenze - Interessi e rivalutazione - Decorrenza dalla data di maturazione del credito - Fattispecie relativa alla riliquidazione d'ufficio della pensione a norma dell'art. 4, comma nono bis, del D.L. n. 787 del 1985.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Nei casi in cui, a seguito del mutamento normativo ad opera di una legge interpretativa con effetti retroattivi o a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, occorra riliquidare d'ufficio la prestazione previdenziale già riconosciuta integrando opportunamente l'ammontare dei ratei nel frattempo maturati, si verifica una mora "ex re" dalla date di maturazione dei relativi crediti, dato che non è richiesta la domanda e quindi mancano i presupposti della verificazione della mora per effetto del provvedimento di rigetto o del decorso dei 120 giorni dalla domanda a norma dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973. Ne consegue che gli interessi e la rivalutazione decorrono dalle medesime date. (Fattispecie relativa alla riliquidazione d'ufficio della pensione a norma dell'art. 4, comma nono bis, del D.L. n. 787 del 1985, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 1986).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4, Legge 28/02/1986 num. 45, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)