Sez. 3, Sentenza n. 6267 del 29/03/1983 Ud. (dep. 06/07/1983) Rv. 159786 - 01
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - ESPORTAZIONE DI VALUTA O COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'ESTERO ABUSIVA - AMMONTARE GLOBALE DELLE DISPONIBILITÀ - VALUTAZIONE - NECESSITÀ - NUMERO DELLE OPERAZIONI PER REALIZZARE IL FONDO VALUTARIO ILLECITO - IRRILEVANZA.*
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - ESPORTAZIONE DI VALUTA O COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'ESTERO ABUSIVA - AMMONTARE GLOBALE DELLE DISPONIBILITÀ - VALUTAZIONE - NECESSITÀ - NUMERO DELLE OPERAZIONI PER REALIZZARE IL FONDO VALUTARIO ILLECITO - IRRILEVANZA.*
In materia di infrazioni valutarie, consistenti nell'esportazione di valuta illegittima o nella Costituzione di disponibilità senza autorizzazione, la legge prevede la pena della reclusione se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilità o attività supera complessivamente cinque milioni di lire (art. 1, comma terzo, d.l. 4 marzo 1976 n. 31). Nel valutare la predetta misura di cinque milioni, il giudice deve tener conto della consistenza del fondo valutario illegittimamente costituito, prescindendo dal numero delle operazioni effettuate per realizzarlo, poiché l'interesse punitivo della norma è rivolto contro la creazione di disponibilità valutarie illecite, fine rispetto al quale le singole operazioni assumono una Rilevanza meramente strumentale, che le pone al di fuori dello schema del reato continuato. (Conf mass n 148371; (Conf mass n 155568; (Conf mass n 158215).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)