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Sez. 3, Sentenza n. 28466 del 02/04/2026 Ud. (dep. 27/07/2026) Rv. 290539-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Coordinatore per l'esecuzione dei lavori – Piano di sicurezza e di coordinamento – Cantiere con lavorazioni ferme – Obbligo di verifica e aggiornamento del piano – Sussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290539-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, l'obbligo che grava in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di costante aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, previsto dall'art. 92, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non viene meno nel caso in cui le lavorazioni siano, per qualsiasi motivo, sospese, poiché, sebbene esse siano ferme, il cantiere esiste come entità fisica e giuridica, con conseguente necessità di presa in carico e aggiornamento del piano e di verifica dei rischi propri della sospensione quali il degrado delle opere provvisionali, il pericolo di intrusioni di terzi, le conseguenze dell'azione degli agenti atmosferici e la necessità di programmazione delle manutenzioni.

Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 89 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 100, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)