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Sez. 4, Sentenza n. 27165 del 24/05/2016 Ud. (dep. 04/07/2016) Rv. 267735 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Compiti e funzione - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267735-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto dall'art. 92, lett. f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)