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Sez. 1, Sentenza n. 11275 del 15/10/1992 (Rv. 478953 - 01)

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Moratori | Cumulo con la "rivalutazione" ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478953-01

Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Moratori

Nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi legali, che, in base all'art. 1224, primo comma cod. civ., decorrono di diritto a carico del debitore in mora, hanno natura e funzione risarcitoria e perciò non si cumulano all'importo della "rivalutazione" eventualmente attribuita ai sensi del secondo comma della medesima norma, essendo essa destinata soltanto al ristoro del danno eccedente quello già coperto della liquidazione degli interessi stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)