Sez. 1, Sentenza n. 11275 del 15/10/1992 (Rv. 478953 - 01)
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Moratori | Cumulo con la "rivalutazione" ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
Obbligazioni in genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Moratori
Nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi legali, che, in base all'art. 1224, primo comma cod. civ., decorrono di diritto a carico del debitore in mora, hanno natura e funzione risarcitoria e perciò non si cumulano all'importo della "rivalutazione" eventualmente attribuita ai sensi del secondo comma della medesima norma, essendo essa destinata soltanto al ristoro del danno eccedente quello già coperto della liquidazione degli interessi stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)