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Sez. 1, Sentenza n. 2898 del 13/03/1995 (Rv. 491118 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Interessi sulla somma rivalutata - Riconoscimento - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491118-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Quando la liquidazione del danno per l'inadempimento di una obbligazione pecuniaria è effettuata rivalutando la somma dovuta in base agli indici I.S.T.A.T., al danno presunto, costituito dagli interessi moratori al tasso legale, si sostituisce la rivalutazione, quale espressione del danno totale subito in concreto, per cui non è possibile riconoscere sulla somma rivalutata ulteriori interessi. Infatti, gli interessi legali, decorrenti di diritto a carico del debitore in mora (art. 1224, comma primo, cod. civ.), hanno natura e funzione risarcitoria e non sono, quindi, cumulabili all'importo della rivalutazione (art. 1224, comma secondo), che è destinata soltanto al ristoro del danno eccedente quello già coperto dalla liquidazione degli interessi stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)