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Sez. 5, Sentenza n. 6359 del 01/04/2016 (Rv. 639567 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Imballaggi secondari - Assimilazione ai rifiuti urbani - Regolamento comunale - Necessità - Avviamento al recupero da parte del contribuente - Onere della prova - Riduzione dell'imposta - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2016-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639567-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In materia di TARSU, qualora il Comune, attivata la raccolta differenziata, abbia deliberato, in forza dell'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, l'assimilazione degli imballaggi secondari ai rifiuti urbani, il contribuente, che abbia provveduto all'avviamento al recupero degli stessi, dimostrando l'effettività e la correttezza delle relative operazioni attraverso valida documentazione comprovante il loro conferimento a soggetti autorizzati, ha diritto, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. cit., all'esonero dalla privativa comunale, che si rapporta non già alla diminuzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 per la produzione di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, ma ad una riduzione tariffaria in concreto, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2 lett. G, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)