Sez. 5 - , Sentenza n. 22223 del 03/11/2016 (Rv. 641882 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Assimilazione "ope legis" dei rifiuti provenienti da attività economiche a quelli urbani - Abrogazione - Conseguenze - Facoltà dei Comuni di disporre l'assimilazione ex art. 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 22 del 1997 - Sussistenza per le annualità d'imposta a decorrere dall'entrata in vigore del citato d.lgs. - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto dell'art. 17, comma 3, della l. n. 128 del 1998, abrogativo dell'art. 39 della l. n. 146 del 1994, venendo meno l'assimilazione "ope legis" ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, attributivo ai Comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire dall'annualità d'imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2 lett. 7, Legge 26/02/1994 num. 146 art. 39, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)