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Sez. 5, Ordinanza n. 23312 del 09/11/2011 (Rv. 619985 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali - Potere regolamentare del Comune - Assimilazione delle tipologie di rifiuti - Permanenza ex art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619985-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Il potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali, è stato mantenuto fermo dall'art. 21, comma secondo, lettera g), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha introdotto la "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", sicché la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento. Tale potere poteva essere esercitato anche prima ed indipendentemente dall'approvazione da parte dello Stato dei nuovi criteri di assimilabilità, previsti dall'art. 18, comma secondo, lett. d), d.lgs. n. 22 cit., risultando applicabili i criteri di cui alla delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, intervenuta in attuazione della previsione di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 915 del 1982, ma tenuta ferma dalla disposizione transitoria contenuta nell'art. 57 del d.lgs. cit., in quanto contenente <<norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti>> destinate a restare in vigore, anche dopo l'approvazione del d.lgs. n. 22, sino all'adozione dei criteri ex art. 18 suddetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 57 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)