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Sez. L, Sentenza n. 5429 del 10/10/1980 (Rv. 409303 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CONTINUAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PRECEDENTI MANSIONI - IMPOSSIBILITA PER L'ASSICURATO - POSSIBILITA DI OCCUPAZIONE IN ALTRE MENO GRAVOSE ATTIVITA - ACCERTAMENTO - NECESSITA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409303-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CONTINUAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PRECEDENTI MANSIONI - IMPOSSIBILITA PER L'ASSICURATO - POSSIBILITA DI OCCUPAZIONE IN ALTRE MENO GRAVOSE ATTIVITA - ACCERTAMENTO - NECESSITA - CRITERI.*

Il giudice del merito, una volta verificata l'impossibilita per lo assicurato, a causa delle sue condizioni psicofisiche, di continuare a svolgere le sue precedenti mansioni, deve procedere, per escludere il diritto alla pensione d'invalidita, alla rigorosa individuazione delle altre meno gravose occupazioni reperibili nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato ed accertare la concreta possibilita per l'assicurato medesimo di ritrarre da esse un guadagno superiore al limite di riduzione considerato dalla legge. Ai predetti fini, il giudice, dopo avere individuato la possibilita di altre occupazioni, deve accertare la loro compatibilita con il precedente lavoro svolto, e deve escludere tale compatibilita ove le nuove possibili occupazioni siano tali da creare nel soggetto un concreto, oggettivamente riscontrabile e rilevante disagio che potrebbe, col tempo, influire, a sua volta, sulle sue condizioni di salute. (V 490/77, mass n 384040, sulla prima parte; (V 2315/75, mass n 376162, sulla prima parte; (V 3699/78, mass n 393314, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)