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Sez. L, Sentenza n. 490 del 03/02/1977 (Rv. 384040 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RESIDUA - VALUTAZIONE - ATTIVITA DIVERSE DA QUELLE ESERCITATE IN PRECEDENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384040-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RESIDUA - VALUTAZIONE - ATTIVITA DIVERSE DA QUELLE ESERCITATE IN PRECEDENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Quando, a norma dell'art 10 del RDL n 636 del 1939, si deve valutare la residua capacita di guadagno del prestatore d'opera assicurato anche con riferimento ad attivita diverse da quelle prima esercitate, purche confacenti alle sue attitudini (dimostrate in occasione di precorsi rapporti), si deve aver riguardo solo a nuove attivita che non esulino dall'ambito del lavoro subordinato e retribuito, con l'ulteriore conseguenza che la capacita di guadagno prevista dalla norma suddetta deve essere rapportata ad un'attivita di lavoro subordinato, come tale retribuita, e non gia ad una attivita di lavoro (nella specie: casalinga) esplicata in proprio, senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza. (V 527/72, mass n 356524).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)