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Sez. L, Sentenza n. 521 del 26/01/1982 (Rv. 418227 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - APPELLO INCIDENTALE - PROPOSIZIONE - TERMINE - COMPUTO.*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418227-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - APPELLO INCIDENTALE - PROPOSIZIONE - TERMINE - COMPUTO.*

L'art. 436 cod. proc. civ. nel disporre che l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di Costituzione da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione fissata a norma dell'art. 435 cod. proc. civ. indica, con precisa formulazione letterale, il giorno dell'udienza come quello iniziale, il quale, nel computo a ritroso di detto termine, secondo il principio generale di cui all'art. 155 cod. proc. civ. ed all'art. 2963 cod. civ. deve essere escluso dal calcolo mancando l'espressa previsione legislativa che sola può sancire, in deroga a tale principio, la così detta libertà tra dies a quo e dies ad quem. (Conf 1338/80, mass n 404861).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963, Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)