Sez. 2, Sentenza n. 1780 del 23/02/1994 (Rv. 485420 - 01)
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - In genere | Appello proposto dal legale privo di procura - Attività processuale del legale non riferibile alla parte - Conseguenze in ordine alle spese.
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - In genere
Qualora difetti la procura alle liti l'attività del difensore non può spiegare effetti nella sfera giuridica della parte, essendo l'atto di conferimento della cosidetta rappresentanza tecnica - o di designazione del difensore - elemento indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l'esercizio dello "ius postulandi" da parte del legale diviene attività della parte. Ne consegue che nel caso in cui un legale abbia proposto appello senza che gli sia stato conferito il relativo mandato dalla parte soccombente l'attività del difensore senza procura non può riverberare alcun effetto sulla parte ma resta attività processuale di cui il legale esclusivamente assume la responsabilità, anche in ordine alle spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)