diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 34501 del 23/11/2022 (Rv. 666316 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI | Richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale - Opposizione a decreto ingiuntivo – Facoltà dell’opponente di scelta tra il rito ordinario o il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. - Criteri per la verifica del rispetto del termine ex art. 641 c.p.c. PROCEDIMENTI SOMMARI - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666316-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI

L'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel

secondo caso alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà dell'opponente optare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)