Sez. L, Sentenza n. 5187 del 25/08/1986 (Rv. 447795 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - TEMPORANEA - ASSOLUTA - PARZIALE - RAPPORTO RISPETTIVO - EFFETTI - INABILITÀ TEMPORANEA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ GIORNALIERA - INABILITÀ PERMANENTE - DIRITTO ALLA RENDITA - INABILITÀ PERMANENTE PARZIALE CON CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - SOPRAVVENUTA INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ GIORNALIERA - SUSSISTENZA - CALCOLO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE - TEMPORANEA - ASSOLUTA - PARZIALE - RAPPORTO RISPETTIVO - EFFETTI - INABILITÀ TEMPORANEA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ GIORNALIERA - INABILITÀ PERMANENTE - DIRITTO ALLA RENDITA - INABILITÀ PERMANENTE PARZIALE CON CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - SOPRAVVENUTA INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ GIORNALIERA - SUSSISTENZA - CALCOLO - CRITERI.*
In tema di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'inabilità temporanea - che l'art. 68 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (norma applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 131, anche al soggetto colpito da malattia professionale) prende in considerazione solo in quanto assoluta - e l'inabilità permanente, che l'art. 74 del citato d.P.R. distingue in assoluta e parziale, sono stati inabilitanti che costituiscono il presupposto di due diversi tipi di prestazioni: l'indennità giornaliera di cui al n. 1 dell'art. 66 dello stesso d.P.R. per l'inabilità temporanea e la rendita di cui al n. 2 del medesimo articolo per l'inabilità permanente. È, pertanto, ipotizzabile che il lavoratore, cui sia stata riconosciuta una inabilità permanente parziale (con la corrispondente rendita) e che continui a svolgere attività lavorativa, incorra in una inabilità temporanea assoluta, per l'acutizzarsi della malattia professionale o per il sopraggiungere di un infortunio che realizzino le condizioni di cui all'art. 68, con l'ulteriore conseguenza che anche in tal caso deve riconoscersi il diritto all'indennità giornaliera, da calcolarsi "secondo le Disposizioni degli articoli da 116 a 120", come stabilisce il ridetto art. 68.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)