diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 162 del 13/01/1988 (Rv. 456785 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ - PERMANENTE - TEMPORANEA - ASSOLUTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1988-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456785-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - INVALIDITÀ - PERMANENTE - TEMPORANEA - ASSOLUTA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

Con riguardo alle prestazioni dovute dall'Inail nel regime della Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, mentre l'inabilità permanente assoluta - per la quale è previsto il diritto alla Costituzione della relativa rendita - è conseguente ad una situazione patologica che definitivamente comprometta, in tutto od in parte, l'attitudine al lavoro dell'assicurato, invece la inabilità temporanea - che dà diritto alla corresponsione della relativa indennità - consiste nella perdita temporanea della attitudine al lavoro. (V 5187/86, mass n 447795; (V 212/83, mass n 425041).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)