Sez. 5, Sentenza n. 15849 del 12/07/2006 (Rv. 592037 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Processo tributario - Natura impugnatoria - Oggetto - Pretesa risultante dall'atto impugnato - Conseguenze - Iscrizione a ruolo di somma risultante da accertamento definitivo - Impugnazione - Deduzione in appello dell'avvenuta notifica dell'accertamento - Inammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Il processo tributario è strutturato come giudizio d'impugnazione di un atto dell'Amministrazione finanziaria, nel quale l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall'atto impugnato, sia per quanto riguarda il "petitum" che per quanto riguarda la "causa petendi"; nel consegue che, qualora quest'ultima sia costituita dall'iscrizione a ruolo di una somma conseguente ad un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, la deduzione dell'avvenuta notifica dell'accertamento, che costituisce condizione essenziale per la definitività dell'atto, non integra una circostanza nuova, non deducibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma deve ritenersi compresa fin dall'origine nel "thema decidendum".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)