Sez. 6, Sentenza n. 10060 del 09/01/2025 Ud. (dep. 13/03/2025) Rv. 287704-02
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Parte civile - Mancata comparizione all'udienza di trattazione orale o mancato deposito di conclusioni scritte - Revoca tacita - Esclusione.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, né la mancata comparizione della parte civile all'udienza di trattazione orale né l'omesso deposito, da parte della stessa, delle conclusioni scritte comportano la revoca della sua costituzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 82, comma 2, cod. proc. pen. vale solo per il giudizio di primo grado).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)