Sez. 5, Sentenza n. 35096 del 04/05/2010 Ud. (dep. 29/09/2010) Rv. 248398 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Mancata comparizione in udienza - Equivalenza alla revoca della costituzione di parte civile - Esclusione.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, la mancata comparizione in udienza della parte civile non comporta la revoca della sua costituzione (In motivazione, la S.C. ha affermato che la disposizione di cui all'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., vale solo per il giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)