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Sez. 4, Sentenza n. 4119 del 29/02/1996 Ud. (dep. 22/04/1996) Rv. 204744 - 01

Impugnazioni - Appello - Atti preliminari al giudizio - In genere | Avviso al difensore - Termine di venti giorni - Avviso per le udienze successive alla prima - Fissazione del termine - Discrezionalità del giudice - Fattispecie relativa a rinvio dell'udienza di due giorni.
Stato
decisa il 1996-02-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204744-01

Impugnazioni - Appello - Atti preliminari al giudizio - In genere

Il termine minimo di venti giorni fra la notifica dell'avviso al difensore ed il giudizio di appello (art. 601, quinto comma, cod. proc. pen.) deve essere osservato solamente con riferimento alla prima udienza; alle udienze successive, cui venga eventualmente differito il dibattimento per impedimento dell'imputato o del difensore, si applica invece, per effetto del richiamo operato dall'art. 598, la disciplina contenuta nell'art. 486, terzo e quinto comma, cod. proc. pen., che non fissa, tra un'udienza e l'altra, alcun intervallo minimo, la congruità del quale è valutata discrezionalmente dal giudice. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimità di un rinvio di soli due giorni, disposto per l'impedimento del difensore a comparire alla prima udienza, e la tempestività del nuovo avviso, notificatogli il giorno prima dell'udienza successiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)