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Sez. L, Sentenza n. 2900 del 02/07/1977 (Rv. 386470 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - PRETESA TEMERARIA - NOZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONVINCIMENTO DELLA TEMERARIETA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386470-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - PRETESA TEMERARIA - NOZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONVINCIMENTO DELLA TEMERARIETA - NECESSITA.*

Perche la pretesa giudiziaria del lavoratore assicurato contro la invalidita possa definirsi 'temerarià - ed il medesimo possa essere cosi assoggettato alle spese di lite, ai sensi dell'art 152 disp att cod proc civ - non basta che essa appaia al giudice del merito oggettivamente 'avventata, irragionevole ed inconsistentè (nella specie si era accertato che l'attore, infraquarantenne e occupato nell'agricoltura, aveva il visus di un solo occhio ridotto di tre- quattro decimi, essendo il deficit correggibile con lente, e lamentava dolori al rachide senza presentare note oggettive di malattia) ma occorre altresi che indizi sufficienti dimostrino l'elemento soggettivo del convincimento della temerarieta della propria pretesa.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)