Sez. 5, Sentenza n. 24252 del 18/11/2011 (Rv. 620358 - 01)
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE | Natura giuridica - Condizione risolutiva potestativa - Configurabilità - Esercizio del riscatto - Atto traslativo inverso - Esclusione - Conseguenze ai fini dell'imposta di registro.
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - IN GENERE
La clausola di riscatto, apposta ad un contratto di vendita, è una condizione risolutiva potestativa, a mezzo della quale il venditore si riserva il diritto di risolvere il contratto entro un tempo determinato, così automaticamente riacquistando la proprietà del bene contro restituzione del prezzo e rimborso delle spese; pertanto, ai fini dell'imposta di registro - che è imposta d'atto - l'atto di esercizio del riscatto non è qualificabile come atto traslativo inverso alla prima vendita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 1504, Cod. Civ. art. 1505, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)