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Sez. 3, Ordinanza n. 23763 del 22/07/2026 (Rv. 679433-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Art. 1243 c.c. - Certezza del controcredito - Criterio di valutazione - Accertamento da parte del giudice dell’esistenza e dell’ammontare del controcredito - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679433-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE

In tema di compensazione, la certezza del controcredito richiesta dall'art. 1243 c.c. deve essere valutata con riferimento all'esito dell'accertamento giudiziale e non alla mera esistenza di contestazioni difensive, sicché, ove il giudice accerti nel medesimo processo l'esistenza e l'ammontare del controcredito, la contestazione originaria perde efficacia ostativa e non impedisce la produzione degli effetti estintivi della compensazione.

Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)