Sez. 3, Ordinanza n. 23763 del 22/07/2026 (Rv. 679433-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Art. 1243 c.c. - Certezza del controcredito - Criterio di valutazione - Accertamento da parte del giudice dell’esistenza e dell’ammontare del controcredito - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE
In tema di compensazione, la certezza del controcredito richiesta dall'art. 1243 c.c. deve essere valutata con riferimento all'esito dell'accertamento giudiziale e non alla mera esistenza di contestazioni difensive, sicché, ove il giudice accerti nel medesimo processo l'esistenza e l'ammontare del controcredito, la contestazione originaria perde efficacia ostativa e non impedisce la produzione degli effetti estintivi della compensazione.
Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)