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Sez. 3, Sentenza n. 29760 del 11/04/2013 Cc. (dep. 11/07/2013) Rv. 255962 - 01

SPORT | Misure per il contrasto della violenza in occasione di competizioni sportive - Provvedimento del questore - Convalida del giudice per le indagini preliminari - Termine a difesa del destinatario - Individuazione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2013-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255962-01

SPORT

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa in favore del destinatario del provvedimento del questore è soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso alla documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria difensiva, essendo irrilevante, ai fini del contraddittorio cartolare, che la convalida del giudice per le indagini preliminari intervenga prima di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del pubblico ministero presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)