Sez. 3, Sentenza n. 15851 del 03/11/2016 Cc. (dep. 30/03/2017) Rv. 269871 - 01
SPORT - IN GENERE | Misure per il contrasto della violenza in occasione di competizioni sportive - Provvedimento del Questore - Convalida del g.i.p. - Termine per esaminare gli atti e presentare memorie difensive - Individuazione.
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Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida è soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del P.M. presso la cancelleria del G.I.P., salvo che l'interessato documenti di non aver potuto avere accesso agli atti, benché tempestivamente richiesti al Questore ed al P.M., ovvero che l'ordinanza del giudice motivi la convalida utilizzando documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal Questore.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)