Sez. 3, Sentenza n. 12806 del 06/11/2015 Cc. (dep. 30/03/2016) Rv. 266480 - 01
SPORT | Misure per il contrasto della violenza in occasione di competizioni sportive - Provvedimento del questore - Convalida del GIP - Termine a difesa del destinatario - Individuazione - Ragioni.
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In tema di reato di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa che deve essere garantito al destinatario del provvedimento del Questore è solo quello di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso alla documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria difensiva, e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del PM presso la cancelleria del GIP. (In motivazione, la Corte ha osservato che il diritto dell'interessato di interloquire e presentare le proprie deduzioni difensive nel procedimento di convalida è assicurato dalla possibilità di esaminare, già presso la segreteria del Pubblico Ministero e non soltanto presso la cancelleria del Giudice, il carteggio che lo riguarda).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)