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Sez. 3, Sentenza n. 2655 del 21/02/2003 (Rv. 560646 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Decorso del termine - Condizione di proponibilità dell'azione - Verifica d'ufficio e nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Azione nei confronti del responsabile civile e o danneggiante - Decorso del termine dei sessanta giorni - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560646-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - non solo dell'azione diretta contro l'assicuratore stesso (ex art. 18 della legge n.990 del 1969) , ma anche dell'azione risarcitoria contro l'autore e o il responsabile civile del fatto illecito, pur se autonomamente proposta nei confronti di costoro.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)