Sez. 3, Sentenza n. 18493 del 25/08/2006 (Rv. 593964 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Decorso - Condizione di proponibilità dell'azione - Azione nei confronti del solo responsabile - Applicabilità - Fondamento - Limiti - Mancata comunicazione del nome dell'assicuratore - Indicazione dell'assicuratore nel corso del giudizio - Conseguenze - Proponibilità dell'azione contro l'assicuratore dopo la richiesta e il decorso del termine.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI
La proponibilità dell'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della legge n. 990 del 1969 vi è obbligo di assicurazione, è condizionata al decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non soltanto nel caso in cui la domanda giudiziale venga proposta nei confronti dell'assicuratore, ma anche nel caso in cui essa venga proposta soltanto nei confronti del responsabile del sinistro. Da tale onere il danneggiato è dispensato esclusivamente laddove dimostri di non essere stato in grado, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, di identificare la compagnia assicuratrice sino alla data di esperimento dell'azione risarcitoria, come in caso di mancata risposta da parte del responsabile del danno alla richiesta di indicare se e presso quale compagnia abbia stipulato l'assicurazione obbligatoria; in tale ipotesi, proposta la domanda contro il solo responsabile, se questi è assicurato e lo dichiari in giudizio, il danneggiato può proporre l'azione diretta contro l'assicuratore dopo avergli inutilmente richiesto il risarcimento in base all'articolo 22 legge n. 990 del 1969.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)