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Sez. 3, Sentenza n. 6960 del 22/03/2007 (Rv. 596283 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Condizione di proponibilità prevista dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n.990, "ratione temporis" applicabile - Domanda di garanzia proposta dal responsabile, convenuto dal danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore - Sussistenza - Necessità - Motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596283-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la condizione di proponibilità prevista dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n.990 ("ratione temporis" applicabile) - secondo cui l'azione per il risarcimento può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto i danni all'assicuratore -, che non pone alcuna distinzione in ordine al soggetto contro il quale l'azione è proposta, e mira a favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, è richiesta anche con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal responsabile, convenuto dal danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore per essere tenuto indenne delle conseguenze dell'eventuale soccombenza. (Nella specie, il danneggiato aveva convenuto in giudizio la conducente e la proprietaria dell'autovettura investitrice che avevano chiamato in garanzia l'assicuratore e la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l'eccezione di improponibilità formulata dalle convenute).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)