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Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 03/03/2008 (Rv. 602210 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Giudizio avente ad oggetto le costruzioni su fondi finitimi - Illegittimità del regolamento edilizio adottato dal comune successivamente al d.m. 2 aprile 1968 n.1444 e contrastante con esso - Rilevabilità dal giudice di appello - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602210-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

All'interno di un giudizio riguardante le costruzioni su fondi finitimi, in cui l'attore abbia chiesto la condanna del proprietario frontista alla demolizione del fabbricato costruito in violazione delle distanze legali, non costituisce domanda nuova in appello il rilievo relativo all'illegittimità dell'adozione di un regolamento comunale contrastante con il d.m. pro tempore vigente (nella specie, il d.m. 2 aprile 1968, n. 1444) in quanto il giudice adito, nell'ambito della sua verifica delle norme applicabili, è tenuto a rilevare l'illegittimità dell'adozione da parte dell'amministrazione comunale di un regolamento edilizio contrastante con le norme vigenti e ad applicare, in sostituzione delle disposizioni illegittime, le norme violate, in quanto divenute automaticamente parte integrante del successivo strumento urbanistico locale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 345, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)