Sez. 2, Sentenza n. 13338 del 07/06/2006 (Rv. 590672 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Art.41 - quinquies legge n.1150 del 1942 - Applicabilità - Esclusione - Condizioni - Presenza nel regolamento edilizio di norme disciplinanti i distacchi - Regolamenti approvati successivamente alla legge n.765 del 1967 - Osservanza del d.m. n.1444 del 1968 - Necessità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
In tema di distanze legali, le limitazioni previste dall'art.41 quinquies della legge urbanistica n. 1150 del 1942, introdotto dall'art.17 della legge n.765 del 1967, si estendono anche ai comuni dotati di regolamento edilizio, se esso è privo di norme disciplinanti i distacchi tra costruzioni; viceversa, nel caso in cui il regolamento contenga tali disposizioni, esse prevalgono, fermo restando, per i regolamenti approvati dopo l'entrata in vigore della legge n.765, l'obbligo di rispettare la norma sul distacco minimo di dieci metri tra pareti finestrate, stabilito dal d.m. n.1444 del 1968, potendo detti regolamenti solo prevedere un distacco maggiore.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)