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Sez. U, Sentenza n. 16632 del 29/07/2011 (Rv. 618499 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Domanda di mero accertamento della cosiddetta supervalutazione dell'anzianità di servizio all'estero - Esercizio dell'azione in data successiva al 30 giugno 1998 da parte di dipendente ancora in servizio - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Ricorso al criterio del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario - Esclusione - Fondamento - Provvedimenti di diniego della P.A. - Emanazione in epoca anteriore al 30 giugno 1998 - Rilevanza ai fini della determinazione della giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Potere del giudice ordinario di disapplicazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618499-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di lavoro pubblico privatizzato, la domanda di mero accertamento della cosiddetta supervalutazione dell'anzianità di servizio all'estero proposta da un dipendente ancora in servizio alla data, successiva al 30 giugno 1998, dell'esercizio dell'azione, è diretta ad ottenere l'esatta determinazione del trattamento retributivo nel momento, attuale, del perdurante rapporto di impiego ed appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario senza che occorra adottare il criterio del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario in relazione ai periodi interessati attesa la mancanza di una domanda di condanna della P.A. al pagamento delle differenze retributive pregresse. Né, ai fini del radicamento della giurisdizione, assume rilievo che i provvedimenti dell'Amministrazione di diniego del carattere permanente della supervalutazione dell'anzianità siano stati emanati anteriormente al 30 giugno 1998, atteso che, trattandosi di diritto alla retribuzione, la posizione del dipendente non è mai degradata in interesse legittimo e il giudice ordinario ha il potere di disapplicare gli atti adottati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)