Sez. U, Sentenza n. 7768 del 31/03/2009 (Rv. 607464 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico "privatizzato" - Art. 69, settimo comma, d.lgs. n. 165 del 2001 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario - In fattispecie di pretese riferite ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998 - Regola del frazionamento della domanda - Limiti - Illecito permanente del datore di lavoro con cessazione successiva al 30 giugno 1998 - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico cosiddetto privatizzato, ai sensi della norma transitoria contenuta nell'art. 69, settimo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove il lavoratore-attore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30 giugno 1998, la regola del frazionamento della competenza giurisdizionale tra giudice amministrativo in sede esclusiva e giudice ordinario, in relazione ai due periodi interessati, trova temperamento in caso di illecito permanente, sicché, qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, occorre fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle pretese risarcitorie avanzate da un dipendente pubblico nei confronti dell'ARPAL, per aver essa mancato di adempiere all'obbligo contrattuale di avviare procedure di confronto sindacale per la graduazione delle funzioni, presupposto della pretesa economica avanzata, dal 1 gennaio 1998 al 30 novembre 2000, data di cessazione del comportamento illecito omissivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)