Sez. 5, Ordinanza n. 23042 del 14/12/2012 (Rv. 624628 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | IVA sugli aggi spettanti per la riscossione dei servizi di bonifica - Restituzione delle somme pagate a titolo di IVA - Termine di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Decorrenza - Dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione - Eventuale circolare successiva - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di restituzione di somme pagate a titolo di IVA sugli aggi spettanti per la riscossione dei servizi di bonifica, il termine decadenziale stabilito in via generale dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 decorre dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, restando irrilevante l'eventuale momento successivo in cui una circolare dell'amministrazione riconosca il diritto, non essendo la circolare fonte del diritto ma semplice presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'amministrazione su un dato oggetto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)