Sez. L, Sentenza n. 4980 del 06/06/1987 (Rv. 453602 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ - LAVORATRICE GESTANTE E DISOCCUPATA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ - CONDIZIONI - ISCRIZIONE NELLE LISTE DEI DISOCCUPATI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - INDENNITÀ - DI MATERNITÀ - LAVORATRICE GESTANTE E DISOCCUPATA - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ - CONDIZIONI - ISCRIZIONE NELLE LISTE DEI DISOCCUPATI - IRRILEVANZA.*
La lavoratrice gestante e disoccupata ha diritto, ai sensi dello art. 17, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, alla corresponsione dell'indennità di maternità trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, purché versi nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge per il conseguimento del diritto all'indennità di disoccupazione, ancorché non sia in concreto iscritta nelle liste dei disoccupati. (V 6322/85, mass n 443416).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)