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Sez. L, Sentenza n. 8970 del 24/08/1995 (Rv. 493710 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Diritto alla relativa indennità trascorsi i sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto - Condizioni - Decadenza per tardività nella presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493710-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Affinché la lavoratrice gestante e disoccupata abbia diritto, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, alla corresponsione dell'indennità di maternità trascorsi i sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, è sufficiente che la stessa versi nelle condizioni astrattamente richieste dalla legge per il conseguimento del diritto all'indennità di disoccupazione, ancorché sia da esso decaduta per inutile decorso del termine massimo stabilito per la presentazione della domanda.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)