Sez. L, Sentenza n. 6322 del 13/12/1985 (Rv. 443416 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - INDENNITÀ GIURIDICA DI MATERNITÀ - IN FAVORE DI LAVORATRICE MADRE CHE ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO SIA DISOCCUPATO ED IN GODIMENTO DELLA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER GODERE DELLA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - IRRILEVANZA - SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - INDENNITÀ GIURIDICA DI MATERNITÀ - IN FAVORE DI LAVORATRICE MADRE CHE ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO SIA DISOCCUPATO ED IN GODIMENTO DELLA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER GODERE DELLA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - IRRILEVANZA - SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA - IRRILEVANZA.*
La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge n. 1204 del 1971, norma che riconosce alla lavoratrice madre il diritto all'indennità giornaliera di maternità qualora all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro sia disoccupata ed in godimento dell'indennità di disoccupazione, va intesa nel senso che tale diritto compete non solo nel caso in cui il godimento dell'indennità di disoccupazione sia in atto a quel momento, ma anche nel caso in cui, alla data stessa, la lavoratrice si trovi nelle condizioni di legge per godere dell'indennità medesima (sussistenza del requisito contributivo, non superamento dei limiti massimi di fruibilità del beneficio), anche se non abbia proposto tempestiva domanda e quindi a prescindere dalla circostanza che sia decorso, o meno, il termine massimo (di decadenza) previsto dalla legge (artt. 17 e 129 R.d. l. n. 1827 del 1935) per la presentazione di quest'ultima, non avendo il legislatore subordinato il godimento del trattamento di maternità alla previa presentazione della domanda diretta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di disoccupazione, come mostra il dettato del quarto comma dell'art. 7 cit. Che prevede il trattamento di maternità anche in un'ipotesi in cui la lavoratrice madre è addirittura priva della copertura assicurativa contro la disoccupazione involontaria (per aver effettuato lavorazione non soggette a tale Obbligo), purché risultino versati almeno i contributi dell'Assicurazione di malattia in una certa misura minima. (V 4174/81, mass n 414838; (V 2387/84, mass n 434424).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 17, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)